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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8470 del 06/04/2018 (Rv. 647690 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Ricorso avverso iscrizione ipotecaria - Denuncia di omessa notifica delle cartelle presupposte - Successiva deduzione di invalidità delle notifiche - Natura - Controeccezione in senso lato - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647690-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di iscrizione ipotecaria, qualora la parte ne deduca, con il ricorso introduttivo, l'invalidità a causa dell'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, e solo con memoria ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, lamenti la nullità del procedimento notificatorio, a seguito della produzione da parte dell'agente della riscossione della relativa documentazione, non si determina una modifica della domanda iniziale o un ampliamento del "thema decidendum", poiché la successiva deduzione integra una controeccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 com. 2 PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)