Sez. 5, Sentenza n. 9873 del 05/05/2011 (Rv. 617929 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione della cartella di pagamento - Contestazione d di omessa o irrituale notifica del precedente avviso di accertamento - Obbligo di contestare eventuali vizi dell'atto presupposto - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, nel consentire l'impugnazione congiunta di atti presupposti di imposizione tributaria e di atti ad essi conseguenti, attribuisce al contribuente un potere attinente ad una situazione soggettiva statica di vantaggio della specie della facoltà o del diritto potestativo. Ne consegue che nel caso in cui non sia stato (o sia stato irritualmente) notificato l'avviso di accertamento, il contribuente, impugnando la successiva cartella di pagamento, può valutare, esercitando la sua autonomia, se ha interesse o meno ad aprire la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria, in quanto diversamente opinando, si arriverebbe all'assurda conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perchè il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria che aveva dedotto, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, il difetto di interesse da parte del contribuente alla denunzia del vizio di nullità della notifica dell'avviso di accertamento, derivante dal fatto che lo stesso si era limitato ad eccepire il vizio di cui sopra, senza dedurre la sopravvenuta decadenza dell'Amministrazione all'esercizio del potere impositivo).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)