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Sez. L, Sentenza n. 551 del 24/01/1981 (Rv. 411032 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 2103 COD CIV - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411032-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 2103 COD CIV - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

L'art 2103 cod civ non tutela il lavoratore contro qualsiasi modificazione delle condizioni di lavoro disposte unilateralmente dal datore di lavoro, ne contro ogni diminuzione del corrispettivo, ma contro il mutamento delle mansioni per cui e stato assunto e contro la diminuzione della retribuzione corrispondentemente dovuta per contratto. Da cio consegue che il mutamento di mansioni non puo essere ravvisato se non laddove le nuove attivita commesse al lavoratore corrispondano ad una qualifica diversa da quella corrispondente all'attivita in precedenza assegnatagli in conformita al contratto (collettivo o individuale) che regola il rapporto, cosi come la considerata diminuzione di retribuzione non puo ravvisarsi se non laddove le nuove mansioni comportino, indipendentemente dal variare di elementi accidentali e tanto piu se contro il rischio di questi sia assicurato un minimo inderogabile della componente aleatoria del corrispettivo, un trattamento economico del lavoratore di tipo o di classe diversi da quello originario e per lui piu sfavorevoli. (V 1066/78, mass n 390426).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)