Sez. L, Sentenza n. 4615 del 17/08/1982 (Rv. 422585 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE DA UNA SEDE ALL'ALTRA DELL'IMPRESA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE DA UNA SEDE ALL'ALTRA DELL'IMPRESA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Il trasferimento del dipendente da una Sede all'altra dell'impresa costituisce una facoltà del datore di lavoro legittimamente esercitabile in presenza di obiettive ragioni organizzative, tecniche e produttive dell'impresa stessa e tale legittimità viene meno solo in conseguenza del fatto che il trasferimento comporti un mutamento apprezzabile del luogo di lavoro ovvero un mutamento in peius delle mansioni e la diminuzione della retribuzione corrispondentemente dovuta per contratto (art. 2103 cod. civ.). (V 1372/81, mass n 411997; (V 551/81, mass n 411032).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)