Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1213 del 18/01/2018 (Rv. 647353 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Sentenze del giudice di pace - Impugnazioni - Regime introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Applicabilità della nuova disciplina “ratione temporis” - Criteri.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace, il nuovo testo dell'art. 339, comma 3, c.p.c., è applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, anche nell'ambito di procedimenti già pendenti, che sono pertanto appellabili, assumendo rilevanza l'avvenuta decisione secondo equità e non secondo diritto esclusivamente quanto ai motivi per cui è ammessa l'impugnazione, che, nel primo caso, sono solo quelli per cui nell'assetto precedente era consentito il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)