Sez. 3, Ordinanza n. 10774 del 24/04/2008 (Rv. 602832 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace - Impugnazioni - Modifica dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006 - Applicabilità della nuova norma "ratione temporis" - Criteri - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
In materia di impugnazione delle sentenze del giudice di pace, l'art. 27, comma primo, del d.lgs. n. 40 del 2006 - dopo aver stabilito, nel primo inciso, l'applicazione delle norme degli artt. 1 e 19, comma primo, lettera f), del suddetto d.lgs. ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo - pone, nel secondo inciso, un'eccezione a tale regola; ne consegue che il nuovo testo dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., è applicabile ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati dal 3 marzo 2006 in avanti, mentre a quelli pubblicati entro il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 40 del 2006, si applica la disciplina previgente (e, pertanto, il pregresso regime di impugnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)