Sez. 3, Ordinanza n. 22325 del 02/08/2025 (Rv. 676205-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD PROCESSUM | Società in liquidazione - Liquidatore già amministratore della società - Proposizione di ricorso per cassazione in detta precedente qualità - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD PROCESSUM
Il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una società, già amministratore unico della stessa, che abbia erroneamente speso tale sua precedente qualità è ammissibile, atteso che in tal caso l'identità della persona fisica, titolare prima dei poteri di amministrazione e successivamente di quelli di liquidazione, impedisce qualsiasi cesura nel potere di rappresentanza processuale della società, rendendo irrilevante l'errata formale indicazione della qualità rivestita.
Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)