Sez. 3 - , Sentenza n. 19385 del 30/09/2016 (Rv. 642586 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD PROCESSUM | Società in liquidazione - Liquidatore già amministratore della società - Proposizione di ricorso per cassazione in detta precedente qualità - Inammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD PROCESSUM
Il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una società, già amministratore unico della stessa, il quale abbia erroneamente speso tale sua precedente qualità, deve ritenersi ammissibile, atteso che in tale peculiare caso la identità della persona fisica, già titolare dei poteri di amministrazione e quindi di quelli di liquidazione, impedisce qualsiasi cesura del "continuum" nei poteri di rappresentanza processuale della società, rendendo irrilevante la errata formale indicazione della qualità rivestita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2489, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)