Sez. 2, Sentenza n. 1903 del 24/06/1974 (Rv. 370123 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - CONFUTAZIONE DETTAGLIATA DELLE CRITICHE MOSSE DALLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - CONFUTAZIONE DETTAGLIATA DELLE CRITICHE MOSSE DALLE PARTI - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il giudice del merito, quando accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non e tenuto a confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni delle parti; ma, quando le critiche mosse alla consulenza sono tali che se fondate condurrebbero a soluzione diversa da quella proposta, il medesimo giudice non adempie all'Obbligo della motivazione se per confutarle si limita a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente. (V 1037'72, mass n 357398).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)