Sez. 1, Sentenza n. 1037 del 07/04/1972 (Rv. 357398 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CENSURE RILEVANTI DELLE PARTI - MERA ADESIONE DEL GIUDICE ALLA CONSULENZA - INSUFFICIENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CENSURE RILEVANTI DELLE PARTI - MERA ADESIONE DEL GIUDICE ALLA CONSULENZA - INSUFFICIENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Quando le critiche mosse dalle parti alla consulenza tecnica d'ufficio siano tali che, se ritenute fondate, porterebbero ad una decisione diversa da quella contenuta nella sentenza, il giudice di merito non adempie all'Obbligo della motivazione, se si limita a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente. (Conf 991'71 massima n 350951).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)