Sez. 2, Sentenza n. 13307 del 12/09/2002 (Rv. 557358 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Ammissione stragiudiziale dell'opponente la prescrizione - Effetti - Interruzione della prescrizione ex art. 2944 cod. civ. - Configurabilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE
In tema di prescrizioni presuntive (nella specie, relativa a credito derivante da rapporto societario), non costituisce motivo di rigetto della relativa eccezione, ai sensi dell'art. 2959 cod. civ., l'ammissione, da parte del debitore, che l'obbligazione non è stata estinta qualora detta ammissione sia stata fatta al di fuori del giudizio, valendo essa, in tal caso, all'esclusivo fine di interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)