Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 17/04/1973 (Rv. 363574 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - ELEMENTO LETTERALE E LOGICO - INDAGINE UNITARIA - IMPROPRIETA DEI TERMINI GIURIDICI - IRRILEVANZA - INDIVIDUAZIONE DELL'EFFETTIVA VOLONTA - NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - ELEMENTO LETTERALE E LOGICO - INDAGINE UNITARIA - IMPROPRIETA DEI TERMINI GIURIDICI - IRRILEVANZA - INDIVIDUAZIONE DELL'EFFETTIVA VOLONTA - NECESSITA.*
L'indagine da compiersi nell'interpretazione di un contratto (o di atto unilaterale tra vivi, avente contenuto patrimoniale) e unitaria, dovendo l'elemento letterale e quello logico fondersi e coordinarsi al fine della individuazione della volonta negoziale ed essendo il significato letterale delle parole usate dalle parti soltanto uno strumento prioritario, ma non esclusivo, del procedimento ermeneutico. Nell'interpretare la volonta negoziale, il giudice deve altresi tener presente la possibilita che le parti usino termini impropri e imprecisi sotto un profilo strettamente giuridico, ed avere cura, invece, di ricercare e ricostruire l'esatta volonta delle parti medesime. (nella specie, si trattava di accertare se, nel conferire una procura, la parte avesse avuto la reale intenzione di accomunare - nell'ampia e generica dizione dell'autorizzazione a firmare cambiali come accettante, girante o avallante - entrambe le vesti di trattario accettante e di emittente di 'pagherò). (V 545/72, mass n 356550).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)