diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 545 del 24/02/1972 (Rv. 356550 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - ELEMENTO LETTERALE ED ELEMENTO LOGICO - INDAGINE UNITARIA - NECESSITA - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO.*
Stato
decisa il 1972-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356550-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - ELEMENTO LETTERALE ED ELEMENTO LOGICO - INDAGINE UNITARIA - NECESSITA - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO.*

L'art 1362, primo comma, cod civ addita all'opera dell'interprete un duplice oggetto: il 'senso letterale delle parolè e 'la comune intenzione delle partì, ma trattasi di un indagine unitaria, nella quale l'elemento letterale e quello logico devono fondersi e coordinarsi, in vista dell'individuazione della volonta dei contraenti, rispetto al qual fine l'apprezzamento del significato letterale delle parole e strumento prioritario, ma non esclusivo. (nella specie i giudici di appello avevano affermato che in un contratto di Assicurazione contro il furto, la clausola che prevedeva il rischio dell'apertura di una cassaforte 'con chiavi falsè comprendeva anche l'uso indebito di chiave vera, in quanto le parti avevano adoperato l'espressione 'chiavi falsè non nel significato che ad esse viene dato nel linguaggio comune, bensi in quello proprio del linguaggio tecnico-giuridico, comprendente sia la chiave imitata o contraffatta, sia quella vera, ma qualificata falsa dall'uso fraudolento che altri ne faccia; ed avevano considerato che, poiche la teoria e la pratica dell'Assicurazione contro i furti non conoscono un concetto di furto diverso da quello della legge penale, la comune intenzione dei contraenti era stata rivolta alla nozione tipicamente penalistica della 'chiave falsà risultante dall'interpretazione consolidata e dall'applicazione costante della norma. La Corte di Cassazione ha respinto la censura di violazione della norma sull'interpretazione dei contratti di cui all'art 1362 cod civ enunciando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1900, Cod. Civ. art. 2882

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)