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Sez. 5 - , Ordinanza n. 4166 del 21/02/2018 (Rv. 647462 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Definizione del contenzioso tributario ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, d.l. n. 40 del 2010 - Presupposti - Statuizione sulle spese - Criteri.
Stato
decisa il 2018-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647462-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, le liti fiscali pendenti da oltre dieci anni sono definibili automaticamente con decreto presidenziale dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale, ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis, lett. a), del d.l. n. 40 del 2010, conv., con modif., in l. n. 73 del 2010, come interpretato autenticamente dall'art. 29, comma 16 bis, del d.l. n. 216 del 2011, conv., con modif., in l. n. 14 del 2012, nelle ipotesi di soccombenza, anche parziale, dell'Amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio: in detta ipotesi, le relative spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ex art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione applicabile "ratione temporis".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/2011 num. 216 art. 29 com. 16, Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST., Legge 24/02/2012 num. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. Q CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)