Sez. 5, Sentenza n. 16944 del 19/08/2015 (Rv. 636362 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti innanzi alla commissione tributaria centrale - Art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 40 del 2010 - Presupposto - Soccombenza dell'Amministrazione finanziaria - Soccombenza parziale - Sufficienza - Art. 29 del d.l. n. 216 del 2011 - Efficacia retroattiva.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, le liti fiscali pendenti da oltre dieci anni sono definibili automaticamente con decreto presidenziale dinanzi alla commissione tributaria centrale, ai sensi dell'art. 3, comma 2 bis, lett. a) del d.l. n. 40 del 2010, convertito con modificazioni in legge n. 73 del 2010, come interpretato autenticamente dall'art. 29, comma 16, del d.l. n. 216 del 2011, convertito con modificazioni in legge n. 14 del 2012, in caso di soccombenza, anche solo parziale, dell'Amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2010 num. 40 art. 3 com. 2 n. 2 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/2011 num. 216 art. 16 bis, Legge 22/05/2010 num. 73 CORTE COST., Legge 24/02/2012 num. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)