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Sez. 1, Sentenza n. 38171 del 28/09/2006 Ud. (dep. 21/11/2006) Rv. 234958 - 01

GIURISDIZIONE - COGNIZIONE DEL GIUDICE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - IN GENERE | Pendenza di altro procedimento penale - Mancata previsione come possibile causa di sospensione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234958-01

GIURISDIZIONE - COGNIZIONE DEL GIUDICE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - IN GENERE

L'art. 3 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il procedimento penale possa essere sospeso per la pendenza di altro procedimento penale, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, costituendo esso espressione di una ragionevole scelta del legislatore ispirata all'intento di garantire la massima autonomia di giudizio in ciascun procedimento penale, nell'ambito del quale deve essere sempre e comunque ricercata la verità, senza condizionamenti derivanti dagli elementi raccolti in altri procedimenti (principio affermato, nella specie, con riguardo alla pendenza di un procedimento penale per falsa testimonianza, di cui si assumeva la rilevanza ai fini del giudizio sulla responsabilità del soggetto che figurava imputato nel diverso procedimento nel corso del quale la questione di costituzionalità era stata sollevata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)