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Sez. 5, Sentenza n. 14972 del 24/03/2005 Cc. (dep. 21/04/2005) Rv. 231326 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - questioni pregiudiziali - IN GENERE | Sospensione del processo - Eccezionalità - Casi - Tassatività - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231326-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - questioni pregiudiziali - IN GENERE

La sospensione del processo è un mezzo eccezionale cui il giudice deve fare ricorso solo quando la legge espressamente lo consenta e cioè quando la decisione dipende dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale ovvero civile o amministrativa, ai sensi dell'art. 3 cod. proc. pen., per cui fuori da tali casi il giudice è tenuto a risolvere ogni altra questione pregiudiziale, seppure con efficacia non vincolante. (Nella specie la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice, disposta la trasmissione alla procura della Repubblica degli atti relativi alle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, aveva contestualmente sospeso il dibattimento in attesa dell'esito del procedimento per falsa testimonianza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 207 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)