Sez. L, Sentenza n. 17008 del 25/07/2014 (Rv. 631906 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Convenzioni di cui all'art. 26 della legge n. 1236 del 1959 - Costituzione del rapporto di lavoro - Natura subordinata - Accertamento in concreto - Qualificabilità, anteriormente all'intervenuta privatizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, come rapporto di pubblico impiego - Divieto di cui all'art. 12 d.P.C.p.S. n. 207 del 1947 - Applicabilità - Conseguenze - Operatività dell'art. 2126 cod. civ. - Sussistenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
Sebbene ai sensi dell'art. 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 (e del d.m. 26 luglio 1971, n. 10947, entrambi applicabili "ratione temporis"), dettato per l'espletamento dei servizi di cosiddetta accudienza o, comunque, di "minima importanza" da parte di apposito personale nell'interesse della preesistente Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, fosse possibile instaurare, mediante convenzione, rapporti di lavoro autonomo, come tali retti dal diritto privato e sottratti alla regola dell'assunzione mediante pubblico concorso stabilita dall'art. 97 Cost., l'avvenuto accertamento in concreto, in sede giudiziale, della sussistenza di una fattispecie di lavoro subordinato, fa venir meno il presupposto per l'efficacia della suddetta disciplina e determina l'applicabilità dell'art. 12 del d.l.C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207 (non abrogato dall'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775), che contempla il divieto di assunzione di personale non di ruolo presso le amministrazioni dello Stato e commina la nullità dei provvedimenti adottati in contrasto con tale divieto, con la conseguenza di ricondurre il rapporto nell'alveo dell'art. 2126 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Legge 30/12/1959 num. 1236 art. 26, Legge 28/10/1970 num. 775 art. 25, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 04/04/1947 num. 207 art. 12, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)