Sez. L, Sentenza n. 14700 del 25/06/2007 (Rv. 597627 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Possibilità della costituzione di rapporti di lavoro sulla base di convenzioni previste dalla specifica fonte normativa di cui all'art. 26 della legge n. 1236 del 1959 - Accertamento in concreto della sussistenza di una fattispecie di lavoro subordinato - Conseguente qualificabilità, anteriormente all'intervenuta privatizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, come rapporto di pubblico impiego - Applicabilità del divieto previsto dall'art. 12 d.l. C.p.S. n. 207 del 1947 con derivante nullità dei provvedimenti adottati in sua violazione ed operatività dell'art. 2126 cod. civ. - Sussistenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
Sebbene ai sensi dell'art. 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 (e del correlato d.m. 26 luglio 1971, n. 10947), dettato per l'espletamento dei servizi di cosiddetta accudienza o, comunque, di "minima importanza" da parte di apposito personale nell'interesse della preesistente Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, fosse possibile instaurare, mediante convenzione, rapporti di lavoro autonomo, come tali retti dal diritto privato e sottratti alla regola dell'assunzione mediante pubblico concorso stabilita dall'art. 97 Cost., l'avvenuto accertamento in concreto, in sede giudiziale, della sussistenza di una fattispecie di lavoro subordinato (come verificatosi nella controversia sottoposta al vaglio della S.C.), facendo venir meno il presupposto per l'efficacia della suddetta disciplina, determinava l'applicabilità dell'art. 12 d.l.C.p.S. n. 207 del 1947 (non abrogato dall'art. 25 della legge n. 775 del 1970), contemplante il divieto di assunzione di personale non di ruolo presso le amministrazioni dello Stato e comminante la nullità dei provvedimenti adottati in contrasto con tale divieto, con la conseguenza di ricondurre gli effetti del rapporto nell'alveo dell'art. 2126 cod. civ. (come correttamente ritenuto dal giudice del merito nell'ipotesi di specie).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Legge 30/12/1959 num. 1236 art. 26, Legge 28/10/1970 num. 775 art. 25, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 04/04/1947 num. 207 art. 12, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)