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Sez. L, Sentenza n. 3754 del 01/06/1983 (Rv. 428665 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - SENTENZA N. 93 DEL 1977 DELLA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 74 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - EFFETTI - ESTENSIONE AI RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIA AL MOMENTO DELLA SUA PUBBLICAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428665-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - SENTENZA N. 93 DEL 1977 DELLA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARATIVA DELL'ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 74 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - EFFETTI - ESTENSIONE AI RAPPORTI OGGETTO DI CONTROVERSIA AL MOMENTO DELLA SUA PUBBLICAZIONE - CONSEGUENZE.*

La sentenza 24 maggio 1977 n. 93 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 74 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro, produce i suoi effetti anche in ordine ai rapporti oggetto di controversia al momento della sua pubblicazione, con la conseguenza che il giudice investito di tale controversia deve accertare il diritto dell'assicurato alla Costituzione della rendita con riferimento al minimo indennizzabile nella misura fissata dalle norme così come modificata dalla suddetta sentenza e cioè all'esistenza o meno di un'inabilità superiore al dieci anziché al venti per cento.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)