Sez. L, Sentenza n. 1750 del 19/02/1988 (Rv. 457743 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE O LESIONI CAUSATE AI MEDICI DALL'AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI - GRADO MINIMO DI INABILITÀ PERMANENTE SUPERIORE AL VENTI PER CENTO - ABOLIZIONE EX SENTENZA N. 246 DEL 1986 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE O LESIONI CAUSATE AI MEDICI DALL'AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE - INDENNIZZABILITÀ - CONDIZIONI - GRADO MINIMO DI INABILITÀ PERMANENTE SUPERIORE AL VENTI PER CENTO - ABOLIZIONE EX SENTENZA N. 246 DEL 1986 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI.*
Il grado minimo di una inabilità permanente superiore al venti per cento, stabilito dall'art. 2 della legge 20 febbraio 1958 n. 93 per l'indennizzabilità di malattie o lesioni causate ai medici dall'Azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, è stato abolito non dalla sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 1977 (concernente l'art. 74 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e l'applicabilità per le malattie professionali della medesima soglia minima d'inabilità - più del dieci per cento - stabilita per gli infortuni) ma dalla sentenza della stessa Corte n. 246 del 1986, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 2 della suindicata legge nella parte in cui, ai fini della corresponsione della rendita ai medici danneggiati dall'Azione suddetta, esige un grado minimo d'inabilità permanente superiore al venti - anziché al dieci - per cento. (V 6523/83, mass n 431237; (V 6523/83, mass n 431238; (V 3754/83, mass n 428665; (V 5737/82, mass n 423469).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 93 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)