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Sez. 3, Sentenza n. 14539 del 10/06/2013 (Rv. 626797 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE | Limitazioni nell'uso del contante - Divieto ex art. 1, comma 1, d.l. n. 143 del 1991 - Soggetti esonerati - Obbligo, a loro carico, di accertare le complete generalità del soggetto per conto del quale eseguano le operazioni - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626797-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE

Sebbene l'art. 1, comma 1, del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1991, n. 197, esoneri gli intermediari abilitati dall'osservanza delle limitazioni previste - al fine di prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio - nell'uso del contante e dei titoli al portatore, nondimeno, ai sensi del successivo art. 2, essi devono comunque accertare, a mezzo del personale incaricato, le complete generalità del soggetto per conto del quale eseguano le operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo e che siano di importo superiore a lire venti milioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 1, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 2, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)