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Sez. 2 - , Sentenza n. 192 del 09/01/2017 (Rv. 642192 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE | Intermediario preesistente al d.l. n. 143 del 1991 - Abilitazione allo svolgimento di operazioni “extra soglia” in denaro contante - Automatismo per effetto di comunicazione all'U.I.C., ex art. 6, comma 4-bis, del d.l. n. 143 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642192-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI FINANZIARIE

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, gli intermediari che, al momento dell'emanazione del d.l. n. 143 del 1991 (conv. in l. n. 197 del 1991, successivamente abrogato dal d. lgs. n. 231 del 2007, ma applicabile “ratione temporis”), già esercitavano le attività di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis, del menzionato decreto, non possono ritenersi automaticamente abilitati, sulla base della comunicazione di prosecuzione di dette attività, diretta all’ufficio italiano cambi, ex art. 6, comma 4-bis, all’effettuazione di operazioni “extra soglia” in contanti, occorrendo, invece, all'uopo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 143, uno specifico provvedimento abilitativo, da rilasciarsi, a richiesta dell’interessato, a cura del Ministero del tesoro, in perfetta coerenza con la “ratio” della legge di porre un freno all'utilizzo del contante in vista del contrasto alle operazioni di riciclaggio e che sarebbe vanificata in caso di automatismo dell'abilitazione predetta, a seguito, peraltro, di comunicazione diretta ad amministrazione diversa da quella competente al suo rilascio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 CORTE COST., Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)