Sez. 5, Sentenza n. 1372 del 06/12/1967 Ud. (dep. 16/04/1968) Rv. 107564 - 01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE -RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - CASSAZIONE - INCENSURABILITA.*
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE -RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - CASSAZIONE - INCENSURABILITA.*
La liquidazione del danno patrimoniale cagionato da reato, operata dal giudice con criterio equitativo per l'impossibilita di provare il pregiudizio economico risentito dalla persona offesa nel suo preciso ammontare, costituisce un apprezzamento di fatto sicche, ove non si contesti la legittimita del ricorso al criterio equitativo, essa non e censurabile in Cassazione. (Conf.102851, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)