Sez. 3, Sentenza n. 4578 del 08/03/1983 Ud. (dep. 19/05/1983) Rv. 159105 - 01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - CRITERIO EQUITATIVO - SINDACABILITÀ - LIMITE.*
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - CRITERIO EQUITATIVO - SINDACABILITÀ - LIMITE.*
Il giudice penale può procedere alla valutazione del danno mediante il criterio equitativo, a norma del coordinato disposto degli artt. 2056 e 1226 cod. civ. quando sia certa l'esistenza del danno, ma non sia possibile provarne il suo preciso ammontare; tale giudizio è incensurabile in Sede di legittimità, se compiuto sulla base di un esame globale della situazione. (V mass n 107564; (Conf mass n 133852; (Conf mass n 154064).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)