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Sez. 3, Sentenza n. 2420 del 14/07/1972 (Rv. 359867 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITA - IN GENERE - SUSSISTENZA - NULLITA DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PRETESA - INAMMISSIBILITA - RIPETIBILITA DELLE PRESTAZIONI GIA EVENTUALMENTE EFFETTUATE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359867-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITA - IN GENERE - SUSSISTENZA - NULLITA DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PRETESA - INAMMISSIBILITA - RIPETIBILITA DELLE PRESTAZIONI GIA EVENTUALMENTE EFFETTUATE - ESCLUSIONE.*

La causa del negozio si manifesta nel momento stesso del nascere di questo, ricollegandosi essa allo scambio delle obbligazioni; con la conseguenza che, se la causa e illecita perche contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art 1343 cod civ), la illiceita, in quanto connaturata al negozio sin dal suo sorgere, ne determina immediatamente la nullita (art 1418, secondo comma, cod civ). da qui la conseguenza che l'eventuale accertamento della illiceita della causa perche contraria al buon costume esclude non solo la possibilita di pretendere l'esecuzione del contratto, ma anche di chiedere la rimozione di quanto, in offesa al buon costume, si fosse fatto per eseguirlo, in particolare la ripetizione di quanto eventualmente gia corrisposto (art 2035 cod civ).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2035, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)