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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25489 del 26/10/2017 (Rv. 646821 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Notifica ex art. 139 c.p.c. - Ordine non tassativo dei luoghi - Risultanze anagrafiche - Valore presuntivo - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646821-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

L'art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguirla presso la casa di abitazione o la sede dell'impresa o l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza. (Nella specie la S.C., nell'escludere la nullità dell'atto di citazione, ha rilevato che la notifica contestata era avvenuta nel comune di residenza del convenuto, senza peraltro che l'ufficiale postale avesse indicato in relata alcun impedimento o circostanza anomala ed il fatto che l'indirizzo non corrispondesse alla residenza anagrafica del destinatario non era di per sé motivo assorbente per poter affermare che il luogo di notificazione non rientrasse in nessuno di quelli indicati dall'art. 139 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)