Sez. 3, Ordinanza n. 2266 del 01/02/2010 (Rv. 611300 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Ricerche nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio - Ordine non tassativo ex art. 139 cod. proc. civ. - Comune di residenza - Individuazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
In tema di notificazioni, l'art. 139 cod. proc. civ., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)