Sez. 3, Sentenza n. 13401 del 22/06/2005 (Rv. 582061 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI | Danno da fatto illecito - Liquidazione - Rivalutazione ed interessi - Natura - Riconoscimento di entrambi d'ufficio, anche in grado di appello - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI
L'obbligo di risarcire il danno aquiliano costituisce una tipica obbligazione di valore, con la conseguenza che l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore monetario del momento della decisione - mediante la rivalutazione e il risarcimento del danno ulteriore rappresentato dalla perdita delle utilità che il godimento tempestivo della somma di denaro avrebbe consentito - può essere compiuto di ufficio in grado di appello, salvo che il danneggiato non abbia manifestato inequivoca volontà contraria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)