Sez. U, Sentenza n. 762 del 26/01/1998 (Rv. 511943 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE | Danni da occupazione illegittima ed irreversibile - Liquidazione - Criterio dell'art. 1223 cod. civ. - Applicabilità - Portata.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IN GENERE
Nella liquidazione del risarcimento del danno da occupazione illegittima ed irreversibile del fondo privato va applicato il principio sancito dall'art. 1223 cod. civ. (richiamato dall'art. 1056 cod. civ.), in virtù del quale sono risarcibili i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta illecita. Ne consegue che, affinché il pregiudizio che la vittima dell'illecito allega possa essere addebitato a titolo risarcitorio al suo autore, è necessario che, secondo il principio della regolarità causale, esso rientri nelle conseguenze normali del fatto, le quali consistono e si esauriscono nella diminuzione patrimoniale corrispondente al valore della cosa sottratta al proprietario e nella misura in cui maggiore possa rivelarsi il danno per la qualità del fondo che venga meno a seguito di quell'evento, restando escluso da tale situazione (connotata dai caratteri della "realità") l'uso personale che il proprietario fa della cosa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)