Sez. 4, Sentenza n. 22467 del 18/04/2018 Ud. (dep. 21/05/2018) Rv. 273398 - 01
IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE | Sentenza del giudice di pace - Appello del pubblico ministero e della parte civile - Riqualificazione dell'appello del pubblico ministero come ricorso per cassazione - Abnormità - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE
Nell'ipotesi in cui venga proposto appello dal pubblico ministero e dalla parte civile nei confronti di sentenza di assoluzione emessa dal giudice di pace, è abnorme il provvedimento del tribunale, quale giudice di secondo grado, che riqualifichi come ricorso per cassazione l'appello proposto dal pubblico ministero. (La Corte, in applicazione del principio, ha convertito ex art. 580 cod. proc. pen. in appello l'impugnazione del pubblico ministero e della parte civile avverso la sentenza del giudice di pace, con conseguente restituzione degli atti al tribunale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)