Sez. 5, Ordinanza n. 30224 del 31/05/2017 Ud. (dep. 16/06/2017) Rv. 270878 - 01
IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE | Sentenza di assoluzione del giudice di pace impugnata con ricorso per cassazione dal pubblico ministero e dalla parte civile - Ricorso della parte civile convertito in appello - Operatività della conversione anche nei confronti del ricorso del pubblico ministero - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CONCORSO E CONVERSIONE
In tema di impugnazione della sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili, la conversione del ricorso di parte civile in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., determina la conversione in appello anche del ricorso proposto dal pubblico ministero, secondo il disposto dell'art. 580 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la conversione prevista dall'art. 580 cod. proc. pen. opera anche nei confronti dei rimedi esperiti dalle parti che non avrebbero potuto proporre appello e che, nel caso di specie, l'impugnazione non riguarda capi diversi della sentenza, poichè l'accertamento della regiudicanda penale è il presupposto di quello della regiudicanda civile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)