Sez. 1, Sentenza n. 788 del 08/02/1989 (Rv. 461808 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA - CESSIONE DI GODIMENTO DI ALLOGGIO - OMESSA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA - ACCERTAMENTO DELLA CESSIONE - DEDUCIBILITÀ DALL'ATTO PUBBLICO - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA - CESSIONE DI GODIMENTO DI ALLOGGIO - OMESSA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA - ACCERTAMENTO DELLA CESSIONE - DEDUCIBILITÀ DALL'ATTO PUBBLICO - CONDIZIONI.*
La fede privilegiata, attribuita all'atto pubblico dall'art. 2700 cod. civ., riguarda soltanto i fatti che il pubblico ufficiale attesti da lui stesso compiuti od avvenuti in sua presenza. Pertanto, nel caso di verbale di contestazione, a carico del proprietario di un alloggio, dell'infrazione di cui all'art. 12 del d.l. 21 marzo 1978 n. 59 (convertito, con modificazioni, in legge 18 maggio 1978 n. 191), per omessa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione a terzi del godimento del bene, deve escludersi l'applicabilità della citata norma rispetto all'accertamento di detta cessione, ove il verbalizzante non specifichi se e con quali modalità la relativa situazione sia stato oggetto di diretta constatazione. (V 6628/83, mass n 431358).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 12, Legge 18/05/1978 num. 191, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)