Sez. 3, Sentenza n. 10270 del 29/09/1995 (Rv. 494134 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - IN GENERE | Diritto di rinnovazione del rapporto alla previa scadenza - Rinuncia preventiva del conduttore - Ammissibilità - Condizioni.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - IN GENERE
Nei contratti di locazione indicati dall'art. 27 della legge sull'equo canone, il conduttore può preventivamente rinunciare al diritto di rinnovazione del rapporto alla prima scadenza, previsto dall'art. 28 della predetta legge, solo se la durata iniziale del contratto, convenzionalmente stabilita, superi i dodici anni, perché, essendo questa la durata normale dei predetti contratti, per effetto della disposizione che ne consente al locatore la disdetta solo per uno dei motivi previsti dall'art. 29 della legge sull'equo canone, la rinuncia in questione si risolverebbe altrimenti in una pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire comunque al locatore altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge 27 luglio 1978 n. 392.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)