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Sez. L, Sentenza n. 10172 del 26/05/2004 (Rv. 573191 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Attività riservata in via esclusiva al giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Contrasto tra pronunce della Corte di cassazione in relazione alla interpretazione della medesima clausola contrattuale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573191-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Premesso che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, è ben possibile che, con riferimento all'interpretazione della medesima clausola contrattuale, in sede di legittimità si giunga a diverse conclusioni, giacché la decisione della Corte dipende di volta in volta dai limiti tracciati dalle censure proposte, il cui ambito circoscrive la verifica che essa può esercitare sulla correttezza del metodo interpretativo adottato dal giudice del merito e la congruità della relativa motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)