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Sez. L, Sentenza n. 9499 del 13/06/2003 (Rv. 564234 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA A SEZIONI UNITE | Interpretazione di contratti collettivi di diritto comune - Attività riservata al giudice del merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Configurabilità di un contrasto tra pronunce della Corte di Cassazione in relazione alla interpretazione del medesimo contratto o della medesima clausola contrattuale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564234-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA A SEZIONI UNITE

Premesso che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, è ben possibile che, con riferimento all'interpretazione della medesima clausola contrattuale si giunga a diverse conclusioni, in sede di legittimità, senza che sia perciò configurabile un contrasto, la cui soluzione richieda la rimessione della questione alle Sezioni Unite, giacché la decisione della Corte dipende di volta in volta dai limiti tracciati dalle censure proposte e dalle argomentazioni adottate nella sentenza impugnata, restando escluso che la Cassazione possa procedere direttamente all'interpretazione della disposizione contrattuale impugnata, dovendo essa limitarsi a verificare, nei limiti delle censure proposte, la correttezza del metodo interpretativo adottato dal giudice di merito e la congruità della relativa motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)