Sez. L, Sentenza n. 27127 del 04/12/2013 (Rv. 629176 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITÀ FISICA | Responsabilità datore di lavoro - Comportamento colposo del lavoratore - Rilevanza - Condizioni - Abnormità e imprevedibilità della condotta del prestatore rispetto al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute - Insussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITÀ FISICA
In materia di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la decisione impugnata in quanto il lavoratore era stato incaricato di sostituire una lampada di emergenza posta ad una altezza di circa quattro metri, avvalendosi di una scala inidonea per aver i lati aperti sul vuoto e priva di ogni mezzo di protezione, senza che fosse fornita alcuna vigilanza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)