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Sez. U, Sentenza n. 4996 del 28/04/1993 (Rv. 482109 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Provveditorato Generale delle Opere Pubbliche della Campania - Geometri assunti a termine in base a contratti di collaborazione - Compensi professionali - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Instaurazione del rapporto - Modalità - Modello privatistico della convenzione - Irrilevanza - Fonte normativa richiamata dalla convenzione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482109-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere

Le controversie relative ai compensi professionali dei geometri assunti a termine dal Provveditorato Generale delle Opere Pubbliche della Campania in base a contratti di collaborazione previsti dall'ordinanza del Commissario Straordinario di Governo n. 198 del 1981 (che nella fase dell'emergenza seguita al sisma del 1980 consentiva alle amministrazioni delegate all'attività di ricostruzione di utilizzare per tali esigenze personale esterno) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, configurandosi il rapporto di detti professionisti come rapporto di pubblico impiego, attese l'inerenza delle loro prestazioni lavorative alle finalità istituzionali del Provveditorato e l'esorbitanza dall'ambito di un rapporto di parasubordinazione delle medesime prestazioni, rese con obbligo di orario, di residenza e di lavoro straordinario, nonché con sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare, e remunerate con compenso rapportato a quello del personale non di ruolo avente analoga posizione; mentre non rileva né l'avvenuta instaurazione del rapporto mediante il modello privatistico della convenzione, né la fonte normativa (art. 14 bis, lettera B, del D.L. 26 novembre 1980 n. 776, convertito con modificazioni, dalla legge n. 874 del 1980) richiamata dalla convenzione, atteso che tale fonte (a differenza dell'art. 17, ultimo comma, della legge n. 219 del 1981) non evidenzia in modo inequivoco l'intento del legislatore di qualificare il rapporto in senso privatistico, non essendo al riguardo sufficienti né il riferimento a tecnici e professionisti "privati" né la durata temporanea dell'assunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 14 bis, Legge 22/12/1980 num. 874, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)