Sez. L, Sentenza n. 11596 del 06/06/2016 (Rv. 640229 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Opposizione di merito - Termine - Perentorietà - Sospensione della riscossione del credito - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione nel merito ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, è previsto a pena di decadenza, sicché la sospensione della riscossione del credito, disposta ai sensi del successivo art. 25, comma 2, non incide sul suo decorso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)