Sez. 1, Sentenza n. 9199 del 27/08/1991 (Rv. 473675 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Cause scindibili e inscindibili - Notificazione della impugnazione - In genere | Atto di impugnazione - Notificazione in unica copia al procuratore costituito di più parti - Inesistenza della notificazione - Sussistenza - Conseguenze.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Cause scindibili e inscindibili - Notificazione della impugnazione - In genere
La notificazione dell'atto di impugnazione in unica copia al procuratore costituito di più parti, dovendo considerarsi inesistente per l'impossibilità di individuare il soggetto contro cui il gravame è diretto, così come è inidonea ad introdurre il giudizio sul gravame e non è suscettibile di sanatoria per effetto di costituzione della parte intimata o attraverso l'applicazione dell'art. 291 cod.proc.civ., non fa decorrere nemmeno il termine breve per l'impugnazione in danno del notificante, rimanendo questa proponibile, per le parti interessate, nel termine annuale di decadenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)