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Sez. L, Sentenza n. 9774 del 01/10/1998 (Rv. 519329 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Notificazione della sentenza eseguita ad istanza di più parti rappresentate dalla stesso procuratore - Controparte unica - Notificazione in unica copia - Validità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519329-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

La regola desumibile dagli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. in base alla quale, quando vi sia una pluralità di parti rappresentate da un unico procuratore, la notificazione della sentenza è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione solo se eseguita in tante copie quante sono le parti rappresentate dal medesimo procuratore, vale nell'ipotesi in cui il destinatario della notificazione della sentenza sia quest'ultimo e non anche nel caso inverso, allorché la notificazione sia eseguita ad istanza di più parti rappresentate dallo stesso difensore nei confronti dell'unica parte avversa, dovendo essere consegnata a questa una sola copia dell'atto. (In base al suddetto principio la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione notificato dall'INPS alle controparti oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione - in una copia - della sentenza impugnata, eseguita su iniziativa dell'unico procuratore di tutte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)