Sez. 2, Sentenza n. 11882 del 04/10/1985 Ud. (dep. 12/12/1985) Rv. 171311 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - GIUDIZIO DI APPELLO - FASE INTERCORRENTE TRA LA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE E IL DIBATTIMENTO - DIFENSORE DI FIDUCIA - IMPEDIMENTO - ONERE DELL'IMPUTATO.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - GIUDIZIO DI APPELLO - FASE INTERCORRENTE TRA LA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE E IL DIBATTIMENTO - DIFENSORE DI FIDUCIA - IMPEDIMENTO - ONERE DELL'IMPUTATO.*
Nella fase intercorrente tra la notifica del decreto di citazione e il dibattimento di appello, qualora il difensore di fiducia si sia trovato nell'impossibilità di assolvere il suo mandato, incombe allo stesso imputato di rendersi parte diligente, procedendo alla nomina di un nuovo difensore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)