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Sez. 3, Sentenza n. 16654 del 06/10/1989 Ud. (dep. 29/11/1989) Rv. 182684 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO - VIOLAZIONI - PRESIDENTE DELLA U.S.L. - RESPONSABILITÀ - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182684-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IGIENE DEL LAVORO - VIOLAZIONI - PRESIDENTE DELLA U.S.L. - RESPONSABILITÀ - CONFIGURABILITÀ.*

Il Presidente di una U.S.l. (unità sanitaria locale) è responsabile delle violazioni delle norme penali in materia di lavoro per la funzione dirigenziale a lui assegnata. Tale responsabilità può essere esclusa soltanto quando sia stata attuata nella U.S.l. la ripartizione istituzionale delle competenze e l'attribuzione delle stesse, in modo da garantire l'integrale conoscenza esterna del conferimento dei poteri e di specifiche deleghe ai preposti ai diversi rami di attività. (nella specie è stato ritenuto che il potere d'iniziativa sulla gestione generale dell'ente e sull'osservanza delle norme relative alla prevenzione infortuni, all'igiene e sanità spettava al Presidente sia in base al regolamento approvato dall'assemblea generale della U.S.l. sia in virtù dei principi vigenti in tema di responsabilità dei vertici degli enti). (Conf mass n 166901; (Conf mass n 169526; (Conf mass n 170262; (Conf mass n 170401; (Conf mass n 170182; (Conf mass n 1721171; (Conf mass n 171311; (contra mass n 163579).*

Riferimenti normativi: DPR 19/03/1956 num. 303 art. 38, DPR 19/03/1956 num. 303 art. 39, DPR 19/03/1956 num. 303 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)