Sez. 3, Sentenza n. 129 del 13/01/1975 (Rv. 373302 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO - A SEGUITO DELL'IMPUGNAZIONE DI UNA SENTENZA LA CUI AUTORITA E INVOCATA NEL PROCESSO MEDESIMO - SOSPENSIONE FACOLTATIVA E SOSPENSIONE NECESSARIA - APPLICABILITA RISPETTIVA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DEL PROCESSO - A SEGUITO DELL'IMPUGNAZIONE DI UNA SENTENZA LA CUI AUTORITA E INVOCATA NEL PROCESSO MEDESIMO - SOSPENSIONE FACOLTATIVA E SOSPENSIONE NECESSARIA - APPLICABILITA RISPETTIVA.*
Il secondo comma dell'art 337 cod proc civ - il quale dispone: 'quando l'autorita di una sentenza e invocata in un diverso processo, questo puo essere sospeso se tale sentenza e impugnatà - si riferisce non soltanto alla sospensione facoltativa ma anche a quella necessaria: cosi nell'ipotesi in cui la sentenza resa in un processo tra due o piu parti, avverso la quale sia stata proposta impugnazione, abbia risolto una questione che sia pregiudiziale rispetto a quella da risolvere in altro processo tra le stesse parti o tra alcune di esse; e cosi, a fortiori, nell'ipotesi in cui con la sentenza impugnata sia stata decisa una domanda totalmente o parzialmente identica a quella proposta nell' altro processo. (V 1437/71, mass n 351722).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)