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Sez. L, Sentenza n. 2556 del 11/04/1986 (Rv. 445647 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - IN GENERE - ART. 337, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - PRESUPPOSTI - IDENTITÀ DI DOMANDE IN DUE CONTROVERSIE - DECLARATORIA DI LITISPENDENZA - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445647-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - IN GENERE - ART. 337, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - PRESUPPOSTI - IDENTITÀ DI DOMANDE IN DUE CONTROVERSIE - DECLARATORIA DI LITISPENDENZA - OBBLIGATORIETÀ.*

Il disposto dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. - che contempla la possibilità di sospendere la causa perché in essa è invocata l'autorità di una sentenza pronunciata in un diverso processo in cui detta sentenza sia impugnata - presuppone la necessità di due decisioni; una nella controversia che costituisce l'indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell'altra o nella quale viene decisa una questione fondamentale comune alla seconda lite, e l'altra nel secondo processo (che viene sospeso) nel quale si dibattono questioni conseguenziali o domande più ampie. Ove invece tra le due controversie vi sia assoluta identità di domande, non può trovare applicazione il cit. Art. 337, bensì sorge l'Obbligo per il giudice successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, e quindi anche in Cassazione, di eliminare una delle due controversie in base al criterio della prevenzione, dichiarando la litispendenza nella causa successivamente instaurata, salva la preclusione derivante dal relativo giudicato. (V 129/75, mass n 373302; (V 1437/71, mass n 351722).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)