Sez. 1, Sentenza n. 11230 del 10/10/1980 Ud. (dep. 28/10/1980) Rv. 146406 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - GIUDIZIO DI APPELLO - DINIEGO DI CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE PER ADEGUATEZZA DELLA PENA INFLITTA DAL PRIMO GIUDICE ALL'ENTITA DEL FATTO - LEGITTIMITA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - GIUDIZIO DI APPELLO - DINIEGO DI CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE PER ADEGUATEZZA DELLA PENA INFLITTA DAL PRIMO GIUDICE ALL'ENTITA DEL FATTO - LEGITTIMITA.*
Le attenuanti generiche, consentendo di prendere in considerazione circostanze diverse da quelle previste nell'art 62 cod pen, costituiscono un mezzo per rendere la sanzione piu aderente al caso concreto, evitando quelle sproporzioni che potrebbero verificarsi con l'adozione dei soli criteri previsti dall'art 133 cod pen. pertanto e adeguatamente motivato il rifiuto di concederle da parte del giudice di appello fondato sulla considerazione dell'adeguatezza all'entita del fatto della pena inflitta dal primo giudice, in quanto tale decisione da una parte ha riguardo alla congruita della pena gia determinata, che non sarebbe giusto diminuire ulteriormente, dall'altra fa riferimento al fatto nel suo complesso e quindi a un elemento ritenuto di preminente rilievo rispetto alle circostanze e agli elementi addotti a favore dell'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)