Sez. 3, Sentenza n. 12672 del 06/10/1987 Ud. (dep. 10/12/1987) Rv. 177240 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE DI ESIGUITÀ DELLA PENA INFLITTA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE DI ESIGUITÀ DELLA PENA INFLITTA.*
La concessione delle attenuanti generiche non costituisce un diritto assoluto dell'imputato, ma solo una facoltà attribuita al giudice di merito al fine di consentirgli di ridurre la pena da infliggere per adeguarla al caso concreto, evitando quelle sproporzioni che potrebbero verificarsi con l'adozione dei soli criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.. ne deriva che il giudice di secondo grado, allorquando abbia posto in evidenza l'esiguità della pena inflitta dal primo giudice, non è tenuto ad indicare anche le ragioni per le quali non la riduce ulteriormente, essendo ciò implicito nel ragionamento svolto a proposito della Determinazione della pena medesima. (Conf mass n 165579; (Conf mass n 146406).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)