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Sez. 5, Sentenza n. 12786 del 19/10/2001 (Rv. 549754 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Interpretazione degli atti - Criteri - Dichiarazioni delle parti - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie in tema di procura a vendere rilasciata a concessionario automobilistico.
Stato
decisa il 2001-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549754-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di IVA, il principio secondo cui, per l'applicazione dell'imposta, si deve aver riguardo agli effetti che l'atto è idoneo a produrre, va coniugato con quello, più generale, dettato in tema di interpretazione dei contratti, e cioè quello che tenga conto delle dichiarazioni delle parti onde accertarne il reale intento negoziale. Ne consegue che una procura a vendere rilasciata ad un concessionario automobilistico, anche se eventualmente accompagnata dalla previsione di irrevocabilità del connesso mandato e dall'esonero dall'obbligo di rendiconto, deve essere considerata tale, "sic et simpliciter", e non anche, in mancanza di elementi univoci contrari a quanto dichiarato, atto inserito nell'ambito di un procedimento simulatorio funzionale all'attuazione di una vera e propria rivendita dell'usato da parte del concessionario in nome proprio (non potendosi, all'uopo, neppure richiamare, in relazione alla diversa struttura dell'imposizione sul valore aggiunto, la regola dettata dall'art. 33 del d.P.R. 131/1986 in tema di imposta di registro), sicché le vendite in tal guisa effettuate dai concessionari automobilistici sulla base di tali procure non possono che dare origine a mere commissioni imponibili IVA per i concessionari stessi.

Riferimenti normativi: Legge 26/04/1986 num. 131 art. 33, Legge 26/10/1972 num. 633 art. 53, Legge 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 2, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1729

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)