Sez. 1, Sentenza n. 4064 del 09/05/1997 (Rv. 504175 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Criteri - Attenzione a quanto le parti hanno dichiarato - Necessità - Fattispecie in tema di condizione apposta.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In tema di imposta di registro, se è vero che al fine dell'applicazione dell'imposta occorre avere riguardo agli effetti che l'atto è idoneo a produrre, indipendentemente dalla qualificazione che le parti possono avergli dato, non è men vero che il criterio per interpretare la volontà negoziale racchiusa in un atto non può che essere, in primo luogo, quello che tiene conto di quanto le parti stesse hanno dichiarato. Pertanto, se nello stipulare il contratto di vendita di un immobile le parti hanno esplicitamente affermato di volerne subordinare gli effetti al verificarsi di una determinata condizione, è solo in presenza di precisi ed univoci elementi di segno contrario contenuti nell'atto medesimo che si potrebbe negare essere stata appunto la volontà negoziale delle parti orientata a sospendere l'efficacia dell'atto sino a quando non si fosse avverata l'ipotizzata condizione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 27, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)