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Sez. 3, Sentenza n. 6836 del 13/12/1982 (Rv. 424468 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL PROPRIETARIO CONFINANTE - ECCEZIONI - INSEDIAMENTO DI AFFITTUARI, MEZZADRI, COLONI, COMPARTECIPANTI OD ENFITEUTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 817/1971 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1982-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424468-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL PROPRIETARIO CONFINANTE - ECCEZIONI - INSEDIAMENTO DI AFFITTUARI, MEZZADRI, COLONI, COMPARTECIPANTI OD ENFITEUTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 817/1971 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Poiché il diritto di prelazione, attribuito al proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita (art. 7 l. 14 agosto 1971 n. 817), trova fondamento sociale e giuridico nell'opportunità dell'accorpamento di fondi contigui, un siffatto interesse viene meno allorché nel fondo alienato si oggettivi una diversa situazione giuridica - e cioè la presenza di un soggetto che lo coltivi direttamente in una delle forme contrattuali previste dalla legge stessa - socialmente più rilevante dell'altra. Si tratta, pertanto, di situazioni giuridiche del tutto diverse che rendono manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 7 laddove non consente - in presenza di detto soggetto sul terreno - la prelazione a favore del proprietario confinante.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 44, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)